Il Piano Didattico Personalizzato per BES nella scuola superiore di secondo grado
LA QUESTIONE DEI “LIVELLI MINIMI ATTESI”
Dopo aver velocemente rivisto le norme generali e specifiche che riguardano gli alunni con BES identificati dal Consiglio di Classe devo affrontare un tema che per la scuola superiore di secondo grado è centrale, cioè la valutazione dell’alunno, anche al fine della validità legale e professionalizzante del titolo di studio conseguito. Se per gli alunni con DSA le linee di intervento sono piuttosto consolidate e chiare, per gli altri BES identificati dai Consigli di Classe è richiesta particolare cura nella presa in carico della situazione.
Sappiamo che la valutazione è un elemento essenziale del percorso formativo anche individuale; sappiamo che i criteri della valutazione devono essere esplicitati nel PDP e che possono essere personalizzati; la domanda da porsi sia come singolo docente che come Consiglio di Classe è fino a che punto si può spingere la discrezionalità del docente/Consiglio nel delineare il percorso formativo dell’alunno.
Una prima risposta si trova nelle Linee Guida (DM 5669/2011)per gli alunni con DSA, quando di fa esplicito riferimento alla padronanza dei contenuti disciplinari , con un chiaro riferimento alla possibilità di accedere a forme di valutazione caratterizzate da misure dispensative e strumenti compensativi che devono essere chiaramente esplicitate nel PDP.
Per gli alunni con BES invece si parla di livelli minimi attesi; si tratta di un approccio alla programmazione riconducibile agli obiettivi minimi conformi ai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti: questa definizione era già prevista dall’art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001. Inizialmente era rivolta agli alunni con disabilità sensoriale ma livelli cognitivi nella norma, poi la definizione è stata estesa.
Dal 2001 ad oggi è radicalmente cambiato il quadro teorico di riferimento per la costruzione dei curriculi, per cui il termine “obiettivi” è da ritenere non idoneo ad una progettazione dei criteri di valutazione; infatti nella CM 8 del 6.3.2013 si parla del PDP come dello strumento che permette di costruire progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita.
Una prima conclusione quindi riguarda la possibilità di declinare CONTENUTI minimi o COMPETENZE minime attese; di chi è la responsabilità della stesura di tali elenchi? Nel caso della scuola superiore ed in vista dell’esame di stato, ma anche per garantire la trasparenza del percorso scolastico degli alunni, questa dovrebbe essere una operazione collegiale, un percorso di analisi dei curricoli disciplinari portata dai Dipartimenti all’approvazione del Collegio dei Docenti. Alla base di queste definizione è possibile intravedere il modello teorico degli anni ’90 definito appunto “dei saperi essenziali” sul quale poi sono state costruite le tassonomie delle competenze. In ogni caso potrebbe essere utile anche al singolo docente elaborare un indice dei livelli minimi e dichiararlo nella programmazione personale per garantire coerenza e professionalità nell’applicazione di criteri di valutazione.
Sospensione del giudizio e non ammissione alla classe successiva
Fare chiarezza sulla questione dei livelli minimi attesi permette di affrontare anche le delicate questioni delle sospensioni del giudizio o della non ammissione alla classe successiva, qualora, nonostante l’applicazione di tutte le misure previste dal PDP, i livelli raggiunti dall’alunno DSA o BES non siano sufficienti: quando infatti la scuola è in grado di dimostrare di aver applicato le misure previste dal Pdp, di avere comunicato tempestivamente alle famiglie le difficoltà ed eventualmente di avere proposto occasioni frequenti e mirate di recupero, il giudizio negativo è contemplato.
PDP BES ed Esami di Stato
A partire dall’a.s. 2016/2017 le circolari annuali sugli esami di stato riconoscono formalmente anche per gli alunni con BES la validità di questo approccio personalizzato; questa misura viene ribadita e rafforzata, per esempio prevedendo la possibilità di sostituzione completa della prova di lingua straniera con l’orale; la questione centrale è che tutto il progetto sia esplicitato nel PDP.
Infatti, partire della O.M. 205 dell’11.03.2019 si precisa che: “Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della L. n. 170 del 2010,sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, sulla base del piano didattico personalizzato ……. Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fomite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame l’eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte”.
Questo significa che per il Consiglio di Classe (e si auspica attraverso l’approvazione del Collegio delle procedure necessarie) l’accoglienza e la gestione dell’alunno con bisogno educativo speciale devono essere sostenute da prassi chiare e condivise:
- la delibera o verbalizzazione del riconoscimento del BES,
- la redazione del PDP/BES con chiare indicazioni sulla didattica, sui criteri di verifica, sulle modalità di comunicazione con la famiglia e sulla tracciabilità di collaborazioni anche con figure esterne alla classe
- l’applicazione delle misure in modo collegiale
- l’applicazione delle misure durante le verifiche in classe o le simulazioni delle prove d’esame
- la presentazione del progetto svolto al Presidente di Commissione affinchè le misure possano essere applicate.