LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI BES

Il Piano Didattico Personalizzato per BES nella scuola superiore di secondo grado.

 

Chi lavora nella scuola sa quanto sia stato complesso mettere in atto le indicazioni, apparentemente chiare ma in realtà di complessa declinazione pratica, contenute della L.170 e nelle successive Linee Guida del 2011 “ La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA,interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative”. Il PDP dunque entra a fare parte del percorso di istruzione ed apprendimento di ogni singolo alunno, come azione fondante della prassi didattica, con una serie di indicazioni per la redazione e l’applicazione condivisa dai Consigli di Classe. Ma se per gli alunni con DSA la formazione degli insegnanti e le risorse profuse da ogni componente coinvolta nella questione (servizi, specialisti, associazioni, divulgazione o editoria) furono abbondanti, più tortuoso è stato il percorso del Pdp per Bes, soprattutto per quelle situazioni in cui è il Consiglio chiamato a deliberare la situazione di svantaggio, basandosi sulla raccolta di indicatori di disagio.

 

  1. La rilevazione di INDICATORI di Bisogni Educativi Speciali

 

Nelle primissime fasi di attuazione della CM 8 marzo 2013 (detta appunto CM sui Bes, e vista in verità come un doveroso tentativo del Ministero di aggiustare il tiro dopo la L.170, alla luce che nei fatti, o meglio, nelle classi, la normativa aveva lasciato fuori molti altri casi bisognosi di aiuto) ho assistito ad un poderoso impegno da parte della scuola per fare chiarezza a livello teorico sulla questione, coinvolgendo massicciamente anche gli specialisti o i clinici nella ricerca di strutture teoriche di riferimento chiare. A volte dimenticando che il compito della scuola era ed è l’esplicitazione di azioni didattiche efficaci, strumenti e criteri di valutazione in una documentazione chiara e condivisa di programmazione. Uno dei temi più spinosi fu la rilevazione degli INDICATORI di disagio o di Bes, talvolta tradotta in complesse griglie di osservazione la cui utilità pratica non sempre fu dimostrata; l’articolazione dei bisogni educativi speciali riconosciuti dalla normativa (vedi articolo “Per una definizione dei bes nella scuola superiore di secondo grado) è chiaramente basata sul concetto di salute bio-psico-sociale espresso dall’ICF e quindi per sua natura flessibile e complesso.

La scommessa per il Consiglio di Classe deve essere quella di avvalersi di alcuni criteri oggettivi per stabilire la presenza di uno svantaggio:

 

 

Svantaggio Documentazione

Svantaggio

linguistico

Per valutare l’impatto negativo sugli apprendimenti scolastici portati da uno svantaggio linguistico è utile estendere la valutazione alla commissione che in ogni Istituto si occupa di alunni stranieri; esistono infatti indicazioni generali condivise sulle azioni e sui criteri di valutazione dei livelli iniziali o raggiunti ed ogni Istituto ha percorsi di alfabetizzazione o recupero stabiliti; spesso è ancora presente la figura del Referente. Ogni Istituto su questo dovrebbe avere delle procedure consolidate. Per esempio:

 

Tempo di permanenza in Italia?

 

Criteri di valutazione in entrata ?

 

Documentazione pregressa?

 

Livelli standard?

 

Valutazione per competenze?

Svantaggio

sociale

Questione molto delicata perchè è difficile stabilire indicatori oggettivi da parte della scuola ed in ogni caso assumere la responsabilità rispetto alle azioni rivolte al minore. Per quanto riguarda la scuola superiore di secondo grado il Consiglio di Classe dovrebbe in ogni caso cercare informazioni e confronto da partner istituzionali. Per esempio:

 

Esiste documentazione medica?

 

Esistono documentazioni relative all’intervento dei servizi sociali?

 

Quali griglie di osservazione del comportamento adattivo utilizzare singolarmente ed in classe?

 

Da quanto tempo si rilevano indicatori di difficoltà?

 

Quali conseguenze valutabili sul piano degli apprendimenti?

Svantaggio

culturale

Quali griglie di osservazione del comportamento adattivo utilizzare singolarmente ed in classe?

 

Quali conseguenze valutabili sul piano degli apprendimenti?

 

Quali conseguenze valutabili sul piano dell’adattamento sociale?

 

Quali possono essere le risorse in una ottica inclusiva o interculturale?

 

Quali possono essere le risorse esterne presenti nel territorio per favorire un processo di integrazione o stimolazione?

 

Una volta acquisita la conoscenza approfondita della situazione, il Consiglio può operare delle scelte relative alla DIDATTICA PERSONALIZZATA:   a tale scopo risulta essenziale un passaggio della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013: “Il Piano didattico personalizzato ……. è bensì lo strumento in cui si potranno includere progettazioni didattico – educative, CALIBRATE SUI LIVELLI MINIMI ATTESI PER LE COMPETENZE IN USCITA.” (vedi articolo La questione dei livelli minimi attesi” nella valutazione di alunni con BES).

 

2. E’ obbligatorio il PDP/BES? La Nota Ministeriale 1143 del 17.09.2018 e la Nota 562 del 03.04.2019.

 

Nel settembre 2018, seppur con fatica, ormai in quasi tutti gli Istituti la redazione e l’applicazione del PDP aveva trovato una collocazione stabile nelle attività dei Consigli di Classe; alcune prassi si sono stabilizzate anche per l’influenza di sentenze giurisprudenziali, che hanno contribuito a delineare alcuni aspetti normativi in via consuntiva, non senza una dose di tensioni tra le parti coinvolte. Una delle critiche più comuni all’utilizzo del PDP riguarda la possibilità che si tratti di misure standardizzate che poi non si traducono in prassi efficaci nella didattica; per questo l’uscita della Nota 1143 del 17.09.2018 portò notevole turbamento! Si intitolava “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno” ed aveva un passaggio assai delicato:“… la documentazione proposta, seppur utile a condividere scelte e finalità, ha spesso appesantito l’attività scolastica tanto da essere intesa da molti docenti alla stregua di meri successi burocratici …… senza la necessità di avere classificazioni con BES o redigere Piani Didattici Personalizzati…”. Cioè, si diceva che la scuola aveva la facoltà di attivare percorsi personalizzati senza tuttavia l’obbligo della stesura documentale del PDP. Quell’anno, in molte scuole passò l’informazione che il PDP/BES non era obbligatorio; eppure doveva ormai essere chiaro che la tracciabilità delle azioni poste in essere sul piano didattico deve essere un indicatore essenziale di qualità della scuola.

 

Ed ecco, a marzo 2019, una ulteriore Nota: Nota 562 del 03.04.2019 : “Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti”: “…..esistono infatti caratteristiche personali che necessitano di cura educativa che si esplicita nel Piano Didattico Personalizzato che la funzione di DICHIARARE e di SISTEMATIZZARE gli interventi EDUCATIVI e DIDATTICI, di COINVOLGERE LA FAMIGLIA, di garantire la VERIFICA ED IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI ed è fondato sulla CORRESPONSABILITA’ dell’azione educativa.”

 

Come a dire, il PDP è garanzia per l’alunno e per la scuola!

 

E’ auspicabile che i processi decisionali messi in atto dai singoli Consigli per la rilevazione dei bisogni educativi speciali possano diventare una risorsa condivisa per l’intero Istituto, assumendo la forma di procedure standardizzate o moduli della qualità.

 

Per una interessante proposta di formazione già attuata in scuole superiori si veda l’articolo Costruire un Progetto della Qualità per la piena inclusione degli alunni con DSA/BES. Dieci anni dalla Legge 170/2010 e dalla C. M. sui BES: revisione critica della normativa; procedure e strumenti per l’accoglienza, la gestione e il successo formativo di tutti gli alunni”